Ai sensi dell’art.1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx ”
L’impresa stessa può verificare gli aiuti di Stato e de minimis ad essa concessi nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato al link sopra riportato. In caso contrario, per ogni aiuto, andranno pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito(per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso; causale(ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).